Art. 5.
(Istituzione del numero verde sulle persone scomparse).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il numero verde sulle persone scomparse.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del numero verde istituito ai sensi del comma 1.

 

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